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AGGIORNAMENTO RSPP DATORE DI LAVORO

L’aggiornamento della formazione dei RSPP datori di lavoro è regolamentato dal punto 7 dell’Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano avvenuto nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 21 Dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11/01/2012 ed entrato in vigore il 26/01/2012.

Secondo l’Accordo, l’aggiornamento ha periodicità quinquennale ed il quinquennio decorre dalla data di pubblicazione dell’Accordo stesso (11/01/2012). Il corso di aggiornamento ha una durata specifica in base ai tre livelli di rischio individuati e regolamentati nell’Accordo ed abbinati al codice ATECO di appartenenza a ciascuna attività:

  • 6 oreper le attività a rischio basso
  • 10 oreper le attività a rischio medio
  • 14 oreper le attività a rischio alto

Il datore di lavoro che, alla data di pubblicazione dell’Accordo citato, ha frequentato il corso di formazione  con i contenuti conformi all’articolo 3 del D.M. 16/01/1997 e che, secondo quanto indicato dal punto 9 dell’Accordo, non è tenuto a frequentare il corso di formazione secondo le nuove regole e cioè con i contenuti e la durata in base alla classe di rischio dell’attività svolta, deve svolgere solo il corso di aggiornamento secondo i criteri di cui al punto 7 dell’Accordo e nell’ambito del quinquennio a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso, cioè entro l’11/01/2017.

RIASSUMENDO

 Se si è frequentato il corso RSPP per datore di lavoro prima dell’Accordo Stato-Regioni (gennaio 2012)

È obbligatorio effettuare l’aggiornamento entro 5 anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo ovvero

Scadenza: gennaio 2017

Se NON si ha mai frequentato il corso RSPP per datore di lavoro

È obbligatorio effettuare immediatamente il corso in base alla classe di rischio di appartenenza dell’attività della tua azienda.

 

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