Sicurezza sul lavoro: quali sono le novità del decreto legge fiscale?
Il decreto legge fiscale riporta diverse misure per il rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le modifiche al Testo Unico, la sospensione dell’attività imprenditoriale, la vigilanza e il SINP.
Il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri ricorda che è stato approvato un decreto legge recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
L’obiettivo – continua il Comunicato – è quello di “incentivare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle disposizioni per assicurare la prevenzione”. E pertanto – considerando l’organizzazione della normativa in Italia in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – il provvedimento “interviene, in primo luogo, con modifiche al Decreto legislativo 81/2008”.
Si segnala che “cambiano le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: 10% e non più 20% del personale ‘in nero’ presente sul luogo di lavoro. Non è più richiesta alcuna ‘recidiva’ ai fini della adozione del provvedimento che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione”.
Infatti nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, è prevista, come già anticipato, “la sospensione dell’attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti. Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. L’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione”.
Riguardo alla vigilanza “sono estese le competenze di coordinamento all’INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro – negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro”.
Si parla poi finalmente del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro ( SINP), per il quale “si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute”.
Inoltre gli organi di vigilanza “sono tenuti ad alimentare un’apposita sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro. Mentre l’INAIL dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati”.
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