La prevenzione incendi e la reazione al fuoco dei materiali

Riprendiamo innanzitutto la definizione di “reazione al fuoco” contenuta nel Codice di prevenzione incendi:

  • La reazione al fuoco è una misura antincendio di protezione passiva che esplica i suoi principali effetti nella fase iniziale dell’incendio, con l’obiettivo di limitare l’innesco dei materiali e la propagazione dell’incendio. Essa si riferisce al comportamento al fuoco dei materiali nelle effettive condizioni d’uso finali, con particolare riguardo al grado di partecipazione all’incendio che essi manifestano in condizioni standardizzate di prova”.

 

Dunque la reazione al fuoco di un materiale consente, in relazione all’effettuazione di specifici test, di determinare “se il materiale è in grado di ritardare lo sviluppo dell’incendio”, scongiurandone o almeno rallentandone la propagazione.

In conseguenza di questa determinazione “alcuni materiali posseggono caratteristiche tali da poter essere installati lungo i percorsi d’esodo, mentre altri possono essere installati unicamente negli ambienti interni”. E “il comportamento al fuoco, nelle reali condizioni di applicazione, dei prodotti da costruzione viene testato nei laboratori autorizzati” (nel documento è presente un link che rimanda all’elenco di tali laboratori), determinando la classe di reazione al fuoco.

 

A questo proposito si sottolinea che l’impiego di prodotti da costruzione “con un’idonea classe di reazione al fuoco:

  • riduce la velocità di propagazione dell’incendio;
  • limita l’eventualità che l’incendio coinvolga altri materiali combustibili presenti;
  •  a disposizione per gli occupanti”.

La pubblicazione Inail si sofferma poi sulle prove e sulle caratteristiche di materiali e prodotti analizzate nei test.

 

Con riferimento alle prove europee, “le caratteristiche di reazione al fuoco sono definite a seconda dei metodi di prova utilizzati che verificano, in funzione del metodo specifico, le seguenti caratteristiche:

  • durata dell’incendio;
  • perdita di massa;
  • aumento della temperatura;
  • potere calorifico superiore;
  • tendenza a produrre gocce infiammate/accese;
  • calore totale rilasciato e la velocità di rilascio;
  • tendenza a produrre fumi densi e opachi;
  • propagazione della fiamma lungo il campione di prova”.

Concludiamo segnalando che il documento, Inail presenta in appendice anche un esempio di Certificato di Prova e riporta indicazioni sul sistema di classificazione di reazione al fuoco di cui alla norma EN 13501-6 e la descrizione delle prove UNI 8547 e UNI 9174.

 

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Individuazione del Preposto: le novità introdotte dalla Legge n. 215/2021

Le novità apportate dalla legge n. 215/2021 al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro – con il DL 146/2021 – hanno ridefinito in modo importante nomina, ruolo e obblighi del preposto.

La prima novità riguarda l’articolo 18 del D.Lgs. 81/08 (obblighi del datore di lavoro e del dirigente), dove viene introdotta la lettera b-bis relativa alla figura del preposto.

Nello specifico, tale integrazione prevede che datore di lavoro e dirigenti debbano:

individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività“.

Ciò introduce, dunque, due tematiche sostanziali. Innanzitutto, a carico del datore di lavoro viene aggiunto l’obbligo penalmente sanzionato di nominare formalmente il preposto (o i preposti). Su questo argomento, sebbene siano attesi aggiornamenti che possano far luce sulla normativa, riteniamo (anche a seguito di un confronto con alcuni funzionari di enti di controllo) che non vi sia necessità di nominare ora il preposto per le attività che, in considerazione della loro struttura organizzativa, non lo abbiano ancora individuato.

Altro tema caldo è rappresentato dalla possibilità di prevedere un compenso per lo svolgimento delle attività del preposto (con gli obblighi che sono anche aumentati: ne parliamo nel prossimo paragrafo). Come specificato nella Nota di Confindustria, il rischio è che – di conseguenza – questo incarico possa ritenersi professionalizzante. Mentre, per definizione, il preposto è un lavoratore che, in base alle competenze e ai poteri gerarchici e funzionali, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione.

Di particolare interesse è anche l’ampliamento dell’azione del preposto, soprattutto al verificarsi di condizioni di insicurezza che riguardano aspetti comportamentali dei lavoratori, idoneità dei mezzi e delle attrezzature.

Alla luce delle recenti novità, insomma, il preposto assume un ruolo di primaria delicatezza e di assoluta centralità, al fianco di datore di lavoro e dirigente.

 

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Riduzione e divieto d’immissione sul mercato di prodotti in plastica monouso

Con il Decreto Legislativo n.196/2021, in vigore dal 14 gennaio 2022 sono state definite le modalità per la riduzione dell’immissione sul mercato, e per il totale divieto per alcune tipologie, di prodotti in plastica monouso.

Il D.Lgs.196/2021 definisce diversi obblighi e disposizioni per le varie tipologie di prodotti in plastica In base all’art.3 co.1 lett.b) del decreto, si definisce come prodotto in plastica monouso “un prodotto realizzato interamente o parzialmente in plastica, ad eccezione del prodotto realizzato in polimeri naturali non modificati chimicamente, e che non è concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere, nel corso della sua durata di vita, più spostamenti o rotazioni per essere restituito a un produttore per la ricarica o per essere comunque riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito”.

Il decreto fa salve le disposizioni in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e di MOCA (materiali a contatto con gli alimenti, compresi quelli in plastica riciclata), norme che riguardano i requisiti generali e specifici che devono rispettare i materiali degli oggetti destinati ad entrare in contatto con gli alimenti. Il D.Lgs. 196/2021 riguarda in generale l’utilizzo di prodotti in plastica monouso nel senso di una loro incisiva riduzione, mentre non incide sulla normativa relativa alle tecniche di produzione dei MOCA, ma coinvolge comunque il settore alimentare perché impone un generalizzato divieto e/o riduzione dell’utilizzo di plastica monouso sia “tal quale” che “riempita” dal “produttore”.

Cosa intende per “produttore” il D.Lgs. 196/2021?

Intende per «produttore»:

1) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro che fabbrica, riempie, vende o importa a titolo professionale, a prescindere dalla tecnica di vendita, anche attraverso contratti a distanza (e-commerce) ed immette sul mercato nazionale prodotti di plastica monouso o prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, diverse dalle persone che esercitano l’attività di pesca (di cui all’ articolo 4, punto 28), del Regolamento (UE) 1380/2013); ovvero

2) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro o in un Paese terzo che a titolo professionale vende in un altro Stato membro direttamente a nuclei domestici, o a utenti diversi dai nuclei domestici, tramite contratti a distanza (e-commerce), prodotti di plastica monouso, prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, a eccezione delle persone che esercitano l’attività di pesca, come sopra definita.

Sanzioni

Il decreto prevede le seguenti sanzioni, applicate dalla Provincia in cui è commessa la violazione:

  • Non rispetto del divieto d’immissione sul mercato previsto dall’art.5: sanzione da 2.500 a 25.000 euro
  • Messa sul mercato di prodotti non conformi all’art.6: sanzione da 2.500 a 25.000 euro
  • Messa sul mercato di prodotti senza marcatura, non conformi all’art.7: sanzione da 2.500 a 25.000 euro
  • Non partecipazione ai sistemi di responsabilità estesa dei produttori, se non sanzionata ai sensi del D.Lgs.152/06: sanzione di 5.000 euro

Se vengono commesse più violazioni diverse o se la stessa violazione viene commessa più volte, si applica la sanzione per la violazione più grave, aumentata fino al doppio. Questo anche per violazioni ripetute nel tempo.

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Sicurezza sul lavoro: quali sono le novità del decreto legge fiscale?

Il decreto legge fiscale riporta diverse misure per il rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le modifiche al Testo Unico, la sospensione dell’attività imprenditoriale, la vigilanza e il SINP.

Il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri ricorda che è stato approvato un decreto legge recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

L’obiettivo – continua il Comunicato – è quello di “incentivare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle disposizioni per assicurare la prevenzione”. E pertanto – considerando l’organizzazione della normativa in Italia in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – il provvedimento “interviene, in primo luogo, con modifiche al Decreto legislativo 81/2008”.

Si segnala che “cambiano le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: 10% e non più 20% del personale ‘in nero’ presente sul luogo di lavoro. Non è più richiesta alcuna ‘recidiva’ ai fini della adozione del provvedimento che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione”.

Infatti nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, è prevista, come già anticipato, “la sospensione dell’attivitàanche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti. Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. L’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione”.

Riguardo alla vigilanza “sono estese le competenze di coordinamento all’INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro – negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro”.

Si parla poi finalmente del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro ( SINP), per il quale “si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute”.

Inoltre gli organi di vigilanza “sono tenuti ad alimentare un’apposita sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro. Mentre l’INAIL dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati”.

 

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Abolire gli incidenti, non l’alternanza

La morte del giovane Lorenzo Parelli non può ridursi alla solita divisione all’italiana tra fautori dell’alternanza scuola-lavoro e chi vorrebbe, invece, abolirla. Pensare di risolvere il problema degli incidenti sul lavoro eliminando i progetti di alternanza, è semplicemente assurdo, perché il vero nodo è come garantire sicurezza, non cancellare percorsi didattici e professionali che costituiscono elementi positivi del sistema scolastico italiano. La tragedia di Lorenzo è ancora più dolorosa perché la vittima è uno studente, un ragazzo che era lì per imparare, per apprendere competenze, per costruire il proprio futuro: quel futuro che gli è stato negato, quel futuro che i percorsi di alternanza aiutano a realizzare a migliaia di giovani nelle scuole di tutta Europa. Il nostro dovere non è allontanare le scuole dal mondo del lavoro, il nostro dovere è garantire assoluta sicurezza nelle scuole e nel mondo del lavoro.

Il problema, infatti, è che in Italia si continua a morire di lavoro per mille motivi: si muore perché si rovescia il cassone del camion, si muore per esalazioni venefiche, si muore per non aver prestato attenzione in situazioni che ci sembrano abitudinarie e scontate, si muore per colpa di macchinari che non funzionano o che sono stati manomessi, si muore perché si cade da altezze elevate e così via, e in questo triste elenco di cause e luoghi diversi, c’è indubbiamente un comune denominatore: nella nostra Italia fa fatica a imporsi, a diventare patrimonio comune di tutti, un’autentica cultura della sicurezza sul lavoro. Potremmo elevare sanzioni e pene, potremmo mettere carabinieri ovunque, ma se non si capisce che, in qualunque posto di lavoro, la priorità non è terminare velocemente un manufatto o ottenere più reddito possibile da un servizio, ma è la sicurezza, tutto sarà inutile. I dati Inail e anche quelli di centri indipendenti, ci dicono che la maggior parte degli incidenti sul lavoro avvengono in quelle realtà più piccole, meno strutturate: è lì che dobbiamo puntare la nostra attenzione, attraverso incentivi e supporti che possano far crescere la sicurezza anche nella piccola o nella micro-impresa. Al tempo stesso, dobbiamo moltiplicare gli sforzi affinché agli studenti che entrano nei percorsi di alternanza sia offerta non solo quella sicurezza che deve essere garantita a tutti, ma un plus di condizioni ancor più sicure, pensando innanzitutto alla loro condizione di studenti senza esperienza nella vita di fabbrica.

 

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Il rischio da sostanze pericolose per acconciatori ed estetiste

Informare e supportare le piccole e medie imprese nell’opera di prevenzione del rischio di infortuni e malattie professionali, è uno degli obiettivi della mission dell’Inail al fine di tutelare la salute e la sicurezza di lavoratrici e lavoratori. Disponibile e scaricabile gratuitamente dal portale dell’Istituto, l’opuscolo “Il rischio da sostanze pericolose per acconciatori ed estetisti” è stato realizzato dall’Inail, in qualità di Focal Point Italia dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha), e dal Network nazionale, nell’ambito della precedente campagna europea promossa da Eu-Osha “Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose”.

Con una serie di approfondimenti rivolti sia agli acconciatori che alle estetiste, il testo presenta una panoramica sulle sostanze pericolose che possono provocare rischi professionali. Tra i pericoli indicati, il contatto con agenti irritanti che possono essere contenuti in shampi, decoloranti, solventi, tinture, lozioni, creme e smalti o anche l’esposizione a vapori di ammoniaca, acqua ossigenata, solventi. Il testo inoltre distingue tra gli effetti irritanti e sensibilizzanti che possono incidere sull’apparato respiratorio e sulla pelle in grado di provocare, tra l’altro, asma e dermatite.

Molto argomentata la sezione dedicata alla prevenzione che offre utili informazioni agli operatori del settore sui comportamenti da osservare, come ad esempio: acquistare prodotti conformi alla normativa europea; definire le modalità di impiego dei prodotti; limitare il tempo di esposizione; garantire una buona ventilazione dell’ambiente; adottare corrette misure igieniche nel luogo di lavoro; leggere etichette e composizione delle sostanze e delle miscele; utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) marcati CE (guanti, mascherine, occhiali protettivi, visiere) come previsto dal documento di valutazione dei rischi (DVR); osservare corrette misure di igiene personale nel contesto professionale come il lavaggio delle mani.

 

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COVID-19 e obbligo vaccinale: quali sono le novità dei nuovi decreti-legge?

In queste settimane, caratterizzate dalle festività legate al Natale e al passaggio al nuovo anno, si sono susseguite le notizie preoccupanti relative all’ondata della variante Omicron del virus SARS-CoV-2. E per contenere il diffondersi del COVID-19 – nei giorni scorsi sono stati ampiamente superati i 200.000 nuovi casi giornalieri – il Governo ha approvato vari decreti-legge con nuove norme e indicazioni, anche per il mondo del lavoro.

Con questo decreto-legge, non solo è stata prevista la proroga dello stato di emergenza e delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 al 31 marzo 2022, ma si sono introdotti diversi nuovi obblighi, ad esempio con riferimento all’obbligo di indossare le mascherine all’aperto, anche in zona bianca e in particolare si indica l’obbligo di usare dispositivi di protezione di tipo FFP2.

Dunque il decreto (art.4-quater, comma 1, inserito nel DL 44/2021) introduce fino al 15 giugno 2022 un obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni.

La normativa indica poi che per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il green pass rafforzato – rilasciato a vaccinati e guariti dal COVID-19 – per l’accesso ai luoghi di lavoro dal 15 febbraio 2022.

I lavoratori che non saranno in grado di presentare la certificazione COVID richiesta, “nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati” (art.4-quinquies, comma 4, inserito nel DL 44/2021).

 

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COVID-19 e sanificanti: la sicurezza degli utilizzatori professionali

Le attività di contrasto all’emergenza epidemiologica COVID-19 hanno portato all’individuazione di diverse misure di contenimento del contagio per assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative: una di queste ha riguardato la sanificazione degli ambienti di lavoro. Si è parlato ampiamente, in vari documenti, di sanificazione/disinfezione e si sono indicate le modalità idonee per eseguirle.

Se in questo periodo di emergenza “risulta particolarmente qualificante focalizzare la problematica della sanificazione di superfici e di ambienti non sanitari per la prevenzione della diffusione dell’infezione COVID-19 al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e nel contempo la produttività delle imprese”, è tuttavia importante anche considerare l’impatto ambientale e i “rischi per la salute umana connessi all’utilizzo dei prodotti per la pulizia e disinfezione”.

Nella Circolare del Ministero della Salute n.17664 del 22 maggio 2020 vengono riportate indicazioni “che possono aiutare a scegliere i disinfettanti appropriati sulla base del tipo di materiale dell’oggetto/superficie. Si raccomanda di seguire le raccomandazioni del produttore in merito a eventuali pericoli aggiuntivi e di tenere tutti i disinfettanti fuori dalla portata dei bambini:

  • Materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica:
    • preliminare detersione con acqua e sapone;
    • utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante;
    • utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati.
  • Materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute:
    • i materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici dure e non porose;
    • i materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono essere puliti o lavati, seguendo le indicazioni sull’etichetta dell’articolo, utilizzando la temperatura dell’acqua più calda possibile in base alle caratteristiche del materiale;
    • per gli eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, se non è possibile rimuoverle, si può procedere alla loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili”.

Si sottolinea poi l’importanza di ricavare le corrette informazioni attraverso la lettura dell’etichetta, della scheda tecnica e della Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) per accertarsi che il prodotto sia adatto per l’uso previsto.

E si ricorda che alcuni presidi medico chirurgici (PMC) “sono ad uso esclusivo degli utilizzatori professionali poiché il loro impiego richiede una specifica formazione e l’obbligo di indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI); tali prodotti riportano in etichetta la dicitura ‘Solo per uso professionale’. In assenza di tale dicitura il prodotto si intende destinato per l’uso al pubblico.

 

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Un infortunio dovuto alla carenza di sicurezza di una macchina

La responsabilità del costruttore di una macchina, nel caso di un infortunio legato a inosservanze di cautele infortunistiche nella sua fabbricazione, non esclude quella del datore di lavoro sul quale gravano comunque gli obblighi di sicurezza.

In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del costruttore di un macchina, nel caso in cui un evento dannoso sia stato provocato dall’inosservanza delle cautele antinfortunistiche nella progettazione o fabbricazione della stessa, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava comunque l’obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzarla e di adottare in azienda tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori; a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l’accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio nella sua progettazione o costruzione sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina stessa o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria diligenza.

E’ un principio questo che più volte la Corte di Cassazione ha richiamato in precedenti sentenze e che riguarda l’applicazione dell’art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, relativo all’obbligo da parte del datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori dipendenti attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative vigenti e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

Chiamata a decidere su di un ricorso presentato dal responsabile legale di una società condannato nei due primi gradi di giudizio per l’infortunio occorso a un lavoratore che aveva subito gravi lesioni per essere rimasta una sua mano schiacciata dai rulli di un macchinario, la suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha rammentato che, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008, è comunque il datore di lavoro che deve garantire che le attrezzature di lavoro che vengono utilizzate nella sua azienda siano sicure e che le stesse conservino nel tempo i loro requisiti di sicurezza, non essendo sufficiente, per ritenere adempiuto l’obbligo di legge, il rilascio, da parte di un organismo certificatore munito di autorizzazione ministeriale, della certificazione di rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza.

 

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Arriva il Super Green pass a tempo, ecco cosa cambia

Obbligo vaccinale e terza dose; estensione dell’obbligo del vaccino a nuove categorie; istituzione del Super Green pass a partire dal 6 dicembre; rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.

Sono questi i quattro ambiti di intervento previsti nel decreto legge varato oggi che detta “misure urgenti” per evitare che la pandemia dilaghi e il Paese si fermi.

TERZA DOSE – Il decreto legge prevede di estendere l’obbligo vaccinale alla terza dose per i sanitari a decorrere dal 15 dicembre prossimo e con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

GREEN PASS RAFFORZATO – La durata di validità del Green pass viene ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi. L’obbligo di Green pass viene esteso a ulteriori settori: alberghi; spogliatoi per l’attività sportiva; servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale. A decorrere dal 6 dicembre arriva il Green pass rafforzato: vale solo per coloro che sono o vaccinati o guariti e serve per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla. Gli ambiti sono gli spettacoli, gli spettatori di eventi sportivi, la ristorazione al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche.

In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green pass rafforzato. Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 è previsto che il Green Pass rafforzato per lo svolgimento delle attività, che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, debba essere utilizzato anche in zona bianca. In zona bianca, però, sarà valido anche il pass ottenuto con il tampone per accedere a ristoranti all’aperto, palestre, piscine e in generale alle attività sportive. 

MASCHERINE – In zona bianca la mascherina non è obbligatoria all’aperto, ma va indossata in tutti i luoghi chiusi diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus) e in tutte le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o siano possibili assembramenti. E’ invece obbligatoria all’aperto e al chiuso in zona gialla, arancione e rossa.

TAMPONI E CERTIFICATO – Ai fini del Green pass sono confermate sia le tipologie che la durata dei test. Il Certificato resta valido in caso di un tampone molecolare negativo effettuato nelle 72 ore antecedenti o rapido nelle 48 ore precedenti.

 

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