DISEGNO DI LEGGE 1441

DISEGNO DI LEGGE 1141 SUI DEFIBRILLATORI

“L’arresto cardiaco è una tra le prime cause di morte improvvisa nel mondo e non si sa mai dove e quando potrà capitare.”

Per tale motivo il DDL 1441 introduce diverse misure per rafforzare il primo soccorso in caso di arresto cardiaco coinvolgendo i cittadini e fornendogli gli strumenti giusti per farlo.

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Il parlamento italiano ha deciso di raccogliere in un unico testo contenente nove articoli tutte le proposte riguardanti i DAE.

Tali articoli prevedono:

  • L’obbligo del defibrillatore nelle scuole e nei luoghi delle pubbliche amministrazioni.
  • L’istallazione dei DAE nei luoghi pubblici.
  • La creazione di una norma, “legge del buon samaritano”, che consente, nel caso di sospetto arresto cardiaco e in assenza del personale sanitario o non sanitario formato, l’uso del defibrillatore anche a persone non formate stabilendo la non punibilità delle azioni correlate ad esso.
  • L’obbligo DAE in stazioni e sui mezzi di trasporto.
  • La formazione nelle scuole.
  • La registrazione del DAE, che dovrà essere obbligatoria alle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118, in modo da permettere una tempestiva localizzazione del DAE più vicino. I soggetti già dotati di DAE dovranno comunicarlo alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118, specificandone: le caratteristiche, l’ubicazione, il numero dei dispositivi, gli orari di accessibilità al pubblico, la data di scadenza delle parti deteriorabili e gli eventuali addetti all’uso dei DAE.
  • La creazione di un APP UNICA PER GEOLOCALIZZARE IL DAE.
  • Il calo dell’iva al 5% sui defibrillatori, in modo da agevolare le aziende che li acquistano.
  • Una maggiore sensibilizzazione e informazione nelle scuole, tramite programmi televisivi e attraverso campagne a cura del ministro della salute.

Per maggiori informazioni:

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01121845.pdf

 

AGGIORNAMENTO DELLE NUOVE LINEE GUIDA PER I CORSI DI FORMAZIONE

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Dal 1 luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Le indicazioni in merito alle attività formative sono le seguenti:

  • Disporre di una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per gli utenti di altre nazionalità.
  • Rilevare la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >37,5°C.
  • Rendere disponibili prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani, in particolare all’entrata.
  • Mantenere l’elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, in modo da risalire a eventuali contatti per le strutture sanitarie.
  • Privilegiare l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es: utenti della stessa azienda).
  • Dove possibile, scegliere luoghi con spazio all’esterno.
  • Gli spazi devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, mentre la postazione del docente dovrà essere situata ad almeno 2 metri dalla prima fila di allievi;   E’ necessario l’uso della mascherina per tutta la durata delle attività e nel caso dei docenti è possibile l’utilizzo di una visiera trasparente.
  • Garantire la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti al termine di ogni attività di gruppo di utenti, con particolare attenzione agli spazi comuni e frequentemente toccati.
  • Strumenti e attrezzature dovranno essere igienizzati ad ogni cambio utente, e qualora ci sia un utilizzo frequente dell’attrezzatura da parte di più soggetti sarà necessario la disinfezione delle mani o l’uso dei guanti.
  • Porte, finestre e vetrate sarà obbligatorio tenerle aperte per favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni, mentre per gli impianti di condizionamento è obbligatorio escludere completamente la funzione di riciclo dell’aria e nei servizi igienici va mantenuto in continua funzione l’estrattore d’aria.
  • Per gli allievi in stage presso terzi si applicano i protocolli della struttura ospitante, in presenza di più soggetti sarà necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con il tirocinante.

Per un maggior approfondimento si rimanda al sito:  https://www.puntosicuro.it/_resources/210520_Conferenza_Linee_Guida_riapertura_Covid_2.pdf

AGGIORNAMENTO DEL 20 MAGGIO 2021 DELLE LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E SOCIALI

IMMAGINE AGGIOR.Immagine tratta da Punto Sicuro.

AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO

 

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Gli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento sono individuati come ambienti a forte rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori.

Vengono definiti come uno spazio non progettato per la presenza continua di un lavoratore ma di dimensioni tali da consentire l’ingresso e l’uscita per lo svolgimento del lavoro, con possibile ventilazione insufficiente.

I principali fattori di rischio sono:

  • Asfissia, causata da carenza di ossigeno o formazione di gas e intrappolamento.
  • Condizioni microclimatiche sfavorevoli, come l’alta umidità e temperature troppo elevate o basse.
  • Intossicazione dalla presenza di residui.
  • Investimento/schiacciamento causati dal mancato coordinamento in fase di ingresso e uscita.
  • Elettrocuzione per impianti in cattivo stato o mancato scollegamento.
  • Caduta per attrezzatura non idonea o usata male
  • Esplosione/incendio, causato da evaporizzazione di liquidi infiammabili o utilizzo di utensili che producono scintille.
  • Contatto con organi in movimento, ad esempio impianti non protetti adeguatamente.

E’ stato reso disponibile a livello internazionale il segnale di pericolo relativo alla presenza di “atmosfera asfissiante”, che può essere utilizzato negli ambienti confinati per segnalare una zona di maggior pericolo ed evitare ulteriori infortuni sul lavoro.

 

Per un maggior approfondimento si rimanda al sito:https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-ambienti-confinati-aspetti-legislativi-caratteriz.pdf

IL NUOVO DECRETO DRAGHI: LE DATE DELLE RIAPERTURE

Da mercoledì 19 maggio entra in vigore il nuovo decreto Draghi sulle riaperture, che saranno pertanto:

  • Nelle zone gialle, il coprifuoco sarà spostato alle ore 23:00, dal 7 giugno scatterà a mezzanotte e il 21 giugno sarà abolito.
  • Dal 22 maggio riaprono gli impianti da scii nelle località di montagna e i centri commerciali potranno rimanere aperti nel weekend e nei giorni festivi e prefestivi.
  • Il 24 maggio riapriranno con una settimana di anticipo le palestre.
  • Dal 1 giugno nei bar sarà consentita la consumazione al bancone e si potrà pranzare o cenare nei locali al chiuso seguendo i protocolli;

Si potrà tornare negli stadi e assistere a tutte le competizioni sportive all’aperto, di interesse nazionale e non, con una capienza non superiore al 25% o alle mille persone.

  • Dal 15 giugno, torneranno le feste di matrimonio al quale servirà un green pass ovvero un certificato che attesta l’avvenuta vaccinazione, il risultato negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti o la guarigione.

In stessa data potranno riaprire i convegni e congressi, le fiere con la presenza in pubblico e i parchi tematici.

  • Dal 1 luglio riapriranno le piscine al coperto, bingo e casinò, sale giochi, centri tematici e i centri ricreativi e sociali;

Sarà possibile tornare ad assistere alle competizioni sportive al chiuso con limitazione di 500 partecipanti.

Immagine tratta dal Corriere della Sera.

 

L’IMPORTANZA DEI NEAR MISS

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Il termine Near Miss si può definire come un “incidente mancato”, ovvero qualsiasi evento non programmato che ha la potenzialità di produrre un infortunio a persone, beni o alla produttività;

Ad esempio:

La caduta di materiale a causa di urto di un carrello elevatore contro una scaffalatura provoca oggi un danno materiale ma potrebbe provocare domani un infortunio grave al lavoratore.

E’ importante la loro registrazione perché possono segnalare che qualcosa all’interno dell’organizzazione aziendale non funziona come dovrebbe, in modo tale da identificare la causa e prevenire un eventuale infortunio sul lavoro.

LOMBARDIA IN ZONA GIALLA

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Il 22 aprile, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge n. 52 che introduce misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali.

Dal 26 aprile, la Lombardia passa in “zona gialla”, entrano pertanto in vigore su tutto il territorio regionale le disposizioni previste per tale fascia:

  • Sono consentiti gli spostamenti dalle 5 alle 22 all’interno del territorio regionale e tra Regioni o Province autonome che si trovano in zone gialle o bianche.
  • Dalle 5 alle 22, riaprono tutte le attività di ristorazione con servizio all’aperto, per un massimo di 4 persone al tavolo.
  • Sono consentite tutte le attività commerciali al dettaglio;

Gli esercizi commerciali, ubicati nei centri commerciali e mercati coperti, restano chiusi nelle  giornate festive e prefestive, a eccezione di specifiche categorie merceologiche.

  • Le scuole secondarie di secondo grado tornano in presenza con una presenza minima garantita al 70%;

Per le Università è previsto lo svolgimento delle attività accademiche prioritariamente in presenza.

  • Via libera ai cinema, teatri e concerti con posti a sedere preassegnati e contingentati;

Riaprono al pubblico musei, gallerie, parchi archeologici e mostre con ingressi contingentati; solo con prenotazione sabato e nei giorni festivi.

  • E’ consentito praticare sport all’aperto, compresi gli sport di squadra e da contatto.

Per un maggior approfondimento si rimanda al sito:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/coronavirus/misure

LOMBARDIA IN ZONA ARANCIONE E L’ORDINANZA REGIONALE N° 738

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Da lunedì 12 Aprile, la Lombardia farà parte delle regioni che si collocheranno in fascia arancione.

Saranno pertanto:

  • Consentiti gli spostamenti all’interno del proprio Comune di residenza tra le ore 5 e le ore 22. Consentite le visite a parenti o amici fino ad un massimo di due persone una volta al giorno.
  • Torneranno in presenza le classi II e III delle scuole medie, mentre le scuole superiori svolgeranno attività in aula per almeno il 50% degli studenti.
  • Aperti i negozi al dettaglio per tutte le categorie di beni, rimarrà la chiusura degli esercizi commerciali nei giorni festivi e prefestivi nei centri commerciali e mercati coperti, ad eccezione di specifiche categorie.

Nel rispetto dei protocolli sono consentiti i servizi alla persona.

  • Consentito l’asporto fino alle ore 18 per i bar e fino alle ore 22 per le altre attività.

Nessuna restrizione per la consegna a domicilio.

 

Il 9 Aprile, è stata firmata l’Ordinanza regionale n°738 dal presidente Fontana, per dare avvio (a partire dal 15 Aprile fino al 30 Giugno) alla sperimentazione di viaggi ferroviari “ Covid-Tested ” sulla tratta ferroviaria Milano-Roma.

Le corse saranno riservate al trasporto di coloro che risulteranno negativi al virus Sars-CoV-2 a seguito di un tampone rapido effettuato gratuitamente prima della salita o da una certificazione attestante risultato negativo di un tampone effettuato 48 ore prima della partenza.

Per un maggior approfondimento si rimanda al sito:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/coronavirus/misure

 

RIAPERTURA TOELETTATURE ANIMALI

PIEMONTE – Da lunedì riaprono le attività di toelettatura per animali |  ObiettivoNews

In data 27 Marzo 2021 è stata emanata l’ordinanza della Regione Lombardia n.725 che consente la riapertura delle toelettature per animali anche in zona rossa.

Tale ordinanza prevede che il servizio dovrà avvenire:

  •  Per appuntamento con autodichiarazione da parte del proprietario, che l’animale non convive con persone positive in quarantena o affette da COVID-19.
  •  Evitare in modo assoluto il contatto tra cliente e l’esercente e prevedendo solo il contatto con l’animale.
  • Utilizzando i mezzi di protezione personale anche nella gestione dell’animale.

L’ordinanza resterà in vigore fino al termine dello stato d’emergenza sul territorio nazionale ogni qualvolta che la Lombardia sarà definita “Zona rossa”.

Per un maggior approfondimento si rimanda al sito:

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/b5c2cf0b-a58f-46ff-93b2-61d8fa19726f/Ordinanza_725_del_26_marzo_2021.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-b5c2cf0b-a58f-46ff-93b2-61d8fa19726f-nxPwwxj

Le attrezzature di lavoro e la loro manutenzione

Attrezzature di lavoro e manutenzione: verifiche periodiche e formazione

Il Dipartimento dell’ Inail ha prodotto un documento in cui prende in considerazione tre aspetti fondamentali: La manutenzione dei luoghi di lavoro, impianti e attrezzature di lavoro, l’esternalizzazione della manutenzione e i rischi dovuti alle interferenze nell’ambito lavorativo.

Le attrezzature da lavoro devono essere sottoposte ad un regime di verifiche e controlli regolare, mentre per le attrezzature elencate nell’ Allegato VII sono previste verifiche particolari.

Si ricorda che il personale deve aver ricevuto informazione, formazione e addestramento adeguati al loro utilizzo.

Per leggere il documento completo si rimanda il link:

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-manutenzione-per-sicurezza-sul-lavoro.pdf